Vademecum relativo all’estivazione dei caprini sul territorio del Comune di Poschiavo
Qui di seguito sono elencate alcune regole per l’alpeggio dei caprini che il Comune di Poschiavo intende adottare.
Sono, tuttavia, giuridicamente vincolanti tutte le disposizioni del diritto in materia di epizoozie, di protezione degli animali, di medicamenti veterinari, di veterinaria, di agricoltura e d’estivazione.
1. Per ogni azienda d’estivazione deve essere designato un capo alpe responsabile, il luogo esatto dove i caprini pascolano, il numero e la specie dei caprini estivati.
2. Tutti i caprini che vengono condotti per l’alpeggio devono figurare sulla lista allegata che va consegnata all’incaricato delle superfici prima del carico dell’alpe.
3. Sono ammessi all’alpeggio solo caprini contrassegnati con il marchio ufficiale della BDTA che dev’essere riportato sulla lista allegata.
4. La data di rientro dei caprini dall’alpeggio, pubblicata sull’organo ufficiale del Comune di Poschiavo, va scrupolosamente osservata.
5. Al termie della stagione d’estivazione dei caprini (data pubblicata sull’organo ufficiale comunale), i capi alpe responsabili devono informare per iscritto il rientro dei caprini, l’ev. smarrimento oppure il non rientro, al più tardi 5 giorni dopo la scadenza del termine. In caso di mancato annuncio, il Comune metterà in atto le disposizioni relative al recupero delle capre inselvatichite.
Per il Consiglio comunale di Poschiavo
Alessandro Della Vedova, Podestà e Nicola Passini, Cancelliere











