Apprendisti: tutto corretto nel caso di Poschiavo

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Per l’Ufficio cantonale nessuna anomalia nella procedura di ricorso
All’indomani della festa dell’apprendista, tenutasi lo scorso 27 giugno a Brusio, alcuni “neodiplomati delusi” hanno manifestato il loro disappunto, a mezzo stampa, all’indirizzo della Scuola Professionale di Poschiavo, nonché delle competenti autorità, sia a livello cantonale che federale.

Il malcontento nasceva da un presunto caso di favoreggiamento nei confronti di un apprendista, risultato in un primo momento bocciato, per poi, stando a quanto riferito dai “neodiplomati delusi”, esser stato riammesso in virtù di modalità non del tutto chiare. Le accuse hanno provocato l’immediata reazione da parte della Scuola professionale, la quale, per bocca del suo direttore Agostino Lardi, ha respinto ogni illazione a proprio carico, ribadendo in modo chiaro e circostanziato il pieno rispetto delle regole e dell’iter procedurale adottato nel caso di un ricorso per mancato superamento degli esami. Nel contesto è emerso un aspetto importante legato agli esami di fine formazione, quello appunto del diritto al ricorso, del quale può avvalersi chiunque abbia dei dubbi fondati in merito alla valutazione dei propri esami.

Ritenendo interessante, a scopo informativo, capire come funziona la procedura di ricorso nel caso di mancato superamento dell’esame di fine tirocinio, IL BERNINA ha voluto approfondire questo argomento, rivolgendo alcune domande alla signora Rita Wiesendanger, capo dell’Ufficio cantonale della formazione professionale.

Signora Wiesendanger, secondo le disposizioni legali vigenti, ogni apprendista, che non ha superato gli esami di fine tirocinio, ha la possibilità d’inoltrare ricorso. Può descriverci, più da vicino, quali sono le giuste vie da seguire in questi casi e quali criteri devono essere adempiuti affinché sia possibile il ricorso?
In caso del mancato superamento della procedura di qualificazione (esame di fine tirocinio), al candidato vengono resi noti i risultati, contestualmente al datore di lavoro. In tal caso il candidato ha diritto alla visione degli atti. La bocciatura agli esami può essere impugnata, entro 10 giorni, mediante un ricorso amministrativo. Talvolta il ricorso vien inoltrato anche a titolo cautelativo, unicamente per salvaguardare i termini. Avendo la possibilità di visionare gli atti, al candidato vien conferita la facoltà d’orientarsi nei parametri di valutazione ai quali sono state sottoposte le varie materie, per poter capire come sia scaturito un risultato insufficiente. Spesso succede che l’opposizione venga ritirata, dal momento in cui l’apprendista, visionati gli atti, si convinca della conseguente valutazione dei propri esami. I cosiddetti casi limite (i casi in cui i candidati non hanno superato l’esame per poco) vengono sottoposti alla direzione degli esami, unitamente al capo degli esperti di quella determinata professione. Per diverse ragioni può accadere che, durante il riesame, si constati come la correzione di una o più note siano giustificate (per es. errori di forma o di conteggio).

 

A chi deve essere inoltrato il ricorso e quale iter deve seguire?
Il ricorso è da rivolgere al Dipartimento dell’educazione, cultura e protezione dell’ambiente, la cui decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo.

È possibile ripetere gli esami?
L’esame di fine tirocinio può essere ripetuto al massimo due volte. Il candidato può scegliere se ripetere unicamente le materie di qualifica non superate oppure l’intero esame. Di regola, il ripetente opta per la prima possibilità. La ripetizione dell’esame può avvenire al più presto un anno dopo il primo tentativo, mentre una seconda ripetizione non può aver luogo prima che siano trascorsi almeno due anni dal primo esame.

Quale risultato minimo deve raggiungere un apprendista per potersi ritenere promosso?
In Svizzera vengono insegnate oltre 200 professioni che sottostanno ad un regolamento federale. Per ognuna di queste professioni la Confederazione istituisce, nella relativa ordinanza, le norme specifiche che riguardano la promozione. Ciò che risulta essere uguale in ogni ambito professionale, è il raggiungimento del 4 quale nota complessiva. In che ambiti occorre raggiungere un 4 per poter superare la relativa procedura di qualificazione, dipende dalla specifica ordinanza della singola professione. Ciò risulta quindi essere differente da professione a professione.

È possibile il ricorso anche contro singole note?
Nel Cantone dei Grigioni è ammesso il ricorso solo se il risultato derivante dalle materie di qualifica prescritte vien valutato insufficiente. Dal momento in cui l’esame è dichiarato superato, non è ammissibile un ricorso contro singole note.

Nel caso di Poschiavo sono state strettamente rispettate le procedure di ricorso?
L’analisi del caso da parte della nostra direzione degli esami ha evidenziato come, nel caso di Poschiavo, tutto sia avvenuto in modo corretto. L’iter procedurale è stato rispettato e le premesse necessarie per la correzione del risultato erano date.